L’ Imposta sul Valore Aggiunto si applica anche in caso di importazioni, esportazioni ed operazioni che si svolgono all’interno della Comunità Europea.
IMPORTAZIONI
Gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all’ Unione Europea, che devono scontare l’ IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario.
L’autorità doganale ha il compito di emettere la Bolla Doganale, in cui si specifica l’importo del bene che dovrà essere assoggettato all’aliquota IVA di competenza e laddove esistente il Dazio.
Nel momento il cui l’IVA e l’eventuale Dazio vengono pagati, il bene si dice svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato.
Tra i paesi dell’ Unione Europea (operazioni intracomunitarie) vige invece una normativa speciale di carattere transitorio.
ESPORTAZIONI
Nelle Esportazioni verso paesi fuori dalla Comunità Europea, il cedente non è tenuto ad applicare l’imposta, ma dovrà comunque emettere fattura indicando la “non imponibilità per mancanza di presupposto territoriale”; dovrà comunque conservare e registrare la fattura e le prove di avvenuta esportazione dal territorio nazionale del bene attraverso visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto.